Lisbona 25.marzo.2019
Il 24 gennaio 2019, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha inviato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite, raccomandando che la cannabis e le sostanze associate fossero riclassificate nel quadro internazionale del controllo della droga; tutto ciò al fine di facilitarne l’uso per scopi medici e scientifici.
Quanto proposto doveva essere votato dalla Commissione sugli stupefacenti nella sessione del marzo 2019, ma il voto è stato rinviato.
Ma ordinariamente come vengono classificate le sostanze ?
Le convenzioni delle Nazioni Unite del 1961 e del 1971 hanno diviso le sostanze in quattro schede che raggruppandole in base al loro valore terapeutico e al rischio per la salute pubblica. La posizione all’interno di tali schede viene raccomandata da un gruppo indipendente di esperti – un comitato dell’OMS per la tossicodipendenza ( ECDD) – dopo aver esaminato le prove disponibili per tali sostanze.
Dove si inserisce la cannabis?
Nella Convenzione del 1961, le sostanze sono state elencate nella Tabella I o nella Tabella II in base alla loro capacità di determinare abuso e a produrre effetti negativi.
Le sostanze possono anche essere elencate nella Tabella III se presenti e disponibili in una preparazione medica o nella Tabella IV se particolarmente dannose e con poche proprietà terapeutiche.
Gli “Estratti e le tinture di cannabis” sono compresi nella Tabella I.
“La cannabis e la resina di cannabis “sono elencati sia nella Tabella I che nella IV e l’inclusione in quest’ultima li rende molto difficili da commerciare per scopi medicinali.
Nella convenzione del 1971, le sostanze sono elencate negli elenchi I-IV, in scale inverse di “rischio per la salute pubblica” e “utilità terapeutica”.
Attualmente, il “tetraidrocannabinolo” (THC) è classificato nella Tabella I (sostanza di particolare e grave rischio per la salute pubblica e limitata nella sua utilità terapeutica), mentre il “delta-9-tetraidrocannabinolo” è classificato nella Tabella II (sostanza con sostanziale rischio per la salute pubblica e di utilità terapeutica da scarsa a moderata). Il THC è comunque soggetto a restrizioni commerciali diverse dal materiale vegetale in cui si trova naturalmente.
Cosa consigliano allora il WHO (World Health Organization) e l’ECDD (comitato dell’OMS per la tossicodipendenza) ?
1. Resina di cannabis e cannabis:
rimuovere dalla Tabella IV (tenere nella Tabella I) poiché non sono “particolarmente dannosi” (ad esempio: l’uso non è associato a un rischio significativo di morte).
2. “Estratti e tinture”:
rimuovere dalle Convenzioni in quanto è un termine complicato da interpretare giacché comprende preparazioni che hanno proprietà psicoattive oltre a quelle che non hanno tali proprietà.
In effetti questo sarà sostituito da una nuova voce nella Tabella III della Convenzione del 1961 che fa riferimento a preparazioni farmaceutiche di cannabis che non rappresentano un rischio per la salute pubblica.
3. Delta-9-THC / dronabinol: eliminare dal Programma della Convenzione del 1971 e passare a quelle del 1961, in Tabella I (assieme alla cannabis e alla resina di cannabis).
4. Isomeri del THC: sulla base delle conoscenze attuali cancellarli dalla Convenzione del 1971 e traferirli al programma della Convenzione del 1961
5. Cannabidiolo (CBD): aggiungere una nota in calce che i prodotti contenenti prevalentemente CBD e non più dello 0,2% di delta-9-THC non sono sotto controllo internazionale. Sono esplicitamente esclusi in quanto non vi sono rischi rilevanti per la salute pubblica.